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R.D. 12/10/1933 n. 1539Art. 98 Fra le spese, di cui all'art.97, che i possessori devono sostenere per la irrigazione, si comprende quelle che, o sotto forma di contributo consorziale o direttamente, stanno a loro carico per la manutenzione e l'espurgo dei canali di condotta principali e secondari, per la manutenzione dei relativi edifici o manufatti, e per la custodia e distribuzione delle acque. Art. 99 La misura della deduzione per le anzidette spese si determina in relazione a quelle che ordinariamente vengono sostenute dai principali possessori del comune o dei comuni limitrofi, senza riguardo al capitale impiegato nella condotta delle acque. Art. 100 Nel caso di terreni irrigati con acque in tutto od in parte di affitto, o concesse a canone, s'introduce nella stima la deduzione speciale di cui all'art.97, da stabilirsi, come per le altre deduzioni, in una misura annua media proporzionata al costo delle acque. A tale effetto, i possessori dei detti terreni sono tenuti a fornire ai periti catastali le notizie e gli elementi necessari per determinare la deduzione sopraindicata. Art. 101 Le spese per opere permanenti di difesa, di scolo e di bonifica, di cui all'art. 97, sono quelle che si sostengono dai possessori o isolatamente, o riuniti in consorzi, allo scopo di mantenere i fondi nell'ordinario stato di coltivazione, secondo il quale vengono inscritti e stimati in catasto, e cioè le spese per la conservazione di argini consorziali o privati, per l'espurgo di fossi o canali di scolo e di bonifica, per l'esercizio di macchine idrovore, per la manutenzione di muri, repellenti, chiaviche ed altri manufatti. Si comprendono quindi fra le dette spese quelle per le opere di fognatura, il contributo per le opere idrauliche di seconda categoria, ed in generale qualunque spesa o contributo che stia a carico dei possessori, allo scopo anzidetto. Art. 102 Nella formazione delle tariffe però si contemplano, fra le deduzioni da farsi per le spese indicate all'articolo precedente, soltanto quelle che riflettono tutte le particelle di una data classe, oppure quei gruppi di particelle, che si tengono distinti, entro la classe, con un simbolo speciale. Art. 103 Le spese dell'anzidetta categoria, che riflettendo solo poche particelle, non possono contemplarsi secondo il disposto dell'articolo precedente nella formazione della tariffa di ciascuna qualità e classe, vengono prese in conside razione all'atto del classamento, attribuendo alle particelle stesse, ove la entità delle spese predette lo richieda una classe inferiore. Art. 104 Fra le spese necessarie alla manutenzione dei manufatti ed in generale di tutte le opere di sistemazione e di adattamento del terreno, ricordate nell'art. 96, si comprendono quelle che sostengono i possessori, specialmente di alcuni terreni in colle o in monte, per muri di sostegno, palafitte, o altre opere indispensabili alla conservazione dei medesimi in un piano coltivabile, e per impedire o arrestare le frane, le irruzioni d'acque, e simili. Art. 105 La deduzione per manutenzione dei fabbricati rurali si applica soltanto a quelle qualità di coltura, per le quali in via ordinaria essi occorrono. Tale deduzione, limitatamente alle qualità per le quali viene ammessa, si applica sia ai terreni forniti di casa rurale, sia a quelli che ne sono privi. Art. 106 La deduzione, di cui all'articolo precedente, si determina in base alla media della spesa necessaria per la manutenzione dei fabbricati rurali effettivamente esistenti nel territorio in condizioni normali, avuto riguardo alla estensione e alla qualità dei terreni cui servono, e ai danni speciali cui possono andare soggetti per inondazioni, fenomeni vulcanici, frane e simili. Essa viene fissata in una quota parte della rendita lorda. Art. 107 Non si fa alcuna deduzione per i danni che provengono da eruzioni vulcaniche, rotte di fiumi, corrosioni gravi, inghiaiamenti, slavine, frane o altri infortuni affatto straordinari, ai quali si provvede secondo il disposto dell'art.47 del testo unico. Art. 108 Le spese di amministrazione da dedursi nella stima sono quelle relative alla custodia e alla vigilanza dei fondi e dei prodotti, alla direzione delle colture e dei lavori, e al trasporto dei prodotti stessi nei luoghi di custodia, in quanto siano a carico del proprietario; al riparto, ove occorra, dei prodotti fra il proprietario e il coltivatore, e alla esecuzione delle vendite. La misura dell'anzidetta deduzione si determina in una quota parte della rendita lorda ed in proporzione alle diverse qualità di coltivazione, istituendo all'uopo gli opportuni studi e assumendo in luogo i dati e le informazioni relative dai più esperti conoscitori delle aziende agrarie, dai principali possessori e dalle rappresentanze locali. Art. 109 Per la determinazione delle tariffe sono ammessi tutti i metodi di stima suggeriti in dottrina dall'estimo rurale per la determinazione della rendita fondiaria quale base del valore dei beni rustici, tenendo presente però : 1) che di regola nelle stime ordinarie basta determinare la rendita fondiaria complessiva dei poderi, mentre lo stimatore catastale deve invece stabilire distintamente la tariffa di estimo di ciascuna qualità e classe; 2) che la rendita fondiaria da prendersi a base del valore dei terreni è calcolata al netto della imposta e delle sovrimposte, che sono Comprese invece nelle tariffe di estimo; 3) che fra i differenti metodi di stima applicabili dovrà preferirsi in ogni caso il più semplice e speditivo. Gli elementi e i dati estimativi necessari in relazione al metodo di stima prescelto per la determinazione delle tariffe, so- no raccolti ed applicati dall'ufficio catastale. Di regola detti elementi e dati saranno raccolti soltanto per i comuni scelti come tipo di ciascun circolo censuario. CAPITOLO IX Conservazione del catasto Art. 175 La conservazione del catasto si fa per duplicato, e cioè sopra due copie di atti identici, da tenersi presso i rispettivi uffici speciali, che ne saranno incaricati. Art. 176 Le epoche e i modi per le lustrazioni periodiche del catasto sono stabilite nel regolamento speciale di cui all'articolo 180. Art. 177 Nel caso che, ai sensi dell'art.43 del testo unico, si debbano introdurre in catasto nuovi enti, ai quali non si possano attribuire le qualità e classi esistenti, si creano, per essi, speciali qualità e classi. Art. 178 Nel caso di divisione di una particella, l'estimo si riparte in ragione di superficie, non ostante qualunque patto in contrario. Art. 179 Possono correggersi in ogni tempo gli errori materiali o di fatto che si riscontrassero nelle mappe o nelle scritture censuarie. Art. 180 Per l'esatta applicazione di quanto è prescritto negli articoli precedenti ed in genere, la conservazione del catasto, provvede il regolamento speciale approvato con Regio decreto 26/01/1902 n. 76, e modificato col Regio decreto 18/11/1920 n. 2335. CAPITOLO Moderazioni d'imposta Art. 181. Per conseguire la moderazione d'imposta consentita dall'art.47 del testo unico, il possessore danneggiato deve, entro 30 giorni dall'accaduto infortunio, presentare all'Intendenza di finanza della provincia, anche per mezzo dell'ufficio distrettuale delle imposte, un ricorso, nel quale devono essere indicati, per ciascuna particella catastale, la quantità e qualità dei frutti perduti e l'ammontare del loro valore. Art. 182 L'Intendenza di finanza, ricevuto il reclamo, ordina una verificazione sopra luogo, ed invita il possessore ad assistervi, perché, possa fornire i necessari schiarimenti, e fare le osservazioni che crederà del suo interesse. Le spese di questa verificazione sono a carico del reclamante. Art. 183. L'amministrazione delle finanze, nel giudicare sul merito della domanda di moderazione d'imposta, avrà riguardo alla qualità e classe attribuita in catasto ai terreni danneggiati. Art. 184. Gli sgravi e rimborsi a favore dei contributi che hanno ottenuto moderazione d'imposta, e il pagamento delle spese per parte del reclamante, si eseguiscono nei modi e con le norme stabilite dal regolamento per la riscossione delle imposte dirette. |
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